Bando Parco Agrisolare 2023

 

Procedura di invio e valutazione della Proposta

 

Secondo quanto disposto all’art. 7 del Decreto, il Soggetto Beneficiario deve presentare le Proposte esclusivamente tramite il Portale predisposto dal GSE.

 

Il Portale permette a ogni Soggetto Beneficiario, preventivamente registrato nell’Area Clienti, di inoltrare la Proposta nelle modalità previste e nel rispetto dei vincoli imposti dal Decreto.

 

A tale scopo il GSE ha messo a disposizione degli utenti del proprio sito istituzionale il servizio “AGRISOLARE” che consente l’accesso al Portale predisposto per l’invio telematico delle Proposte.

 

 

Modalità di presentazione Proposta

 

Ai fini della richiesta di ammissione al contributo, la Proposta deve essere trasmessa, pena l’inammissibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposito Portale “AGRISOLARE” disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico- amministrative richieste nonché allegando la documentazione a corredo.

 

Eventuali richieste di ammissione al contributo pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria ovvero su canali di comunicazione diversi dal Portale “AGRISOLARE” non saranno tenute in considerazione.

 

Per poter accedere al Portale, il Soggetto Beneficiario, qualora non sia già registrato, deve preliminarmente registrarsi, al fine di creare il profilo Operatore, sul sito del GSE nella sezione Area Clienti e, solo dopo, richiedere il servizio “AGRISOLARE” attraverso il quale è possibile procedere alla presentazione della Proposta.

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di registrazione e di compilazione della Proposta si rimanda al documento “Manuale Utente Portale Agrisolare”

 

Si ricorda che i dati anagrafici e fiscali indicati del Soggetto Beneficiario nel form di registrazione della sezione Area Clienti sono necessari ai fini della corretta compilazione della richiesta di ammissione al contributo all’interno del Portale “AGRISOLARE”.

 

Pertanto, qualora venga riscontrato un dato errato e/o variato, è necessario aggiornare tali dati nel profilo del Soggetto Beneficiario prima della finalizzazione della Proposta.

 

Il Portale consente l’invio delle Proposte esclusivamente durante il periodo definito dall’Avviso di Adesione emanato ai sensi dell’art.13 del Decreto.

 

Documentazione da trasmettere

La procedura informatica per la presentazione della Proposta si perfeziona con il caricamento dell’apparato documentale utile a fornire tutti gli elementi necessari al GSE per valutare l’ammissibilità della Proposta.

A tale scopo, il Soggetto Beneficiario provvede a caricare i documenti negli appositi slot disponibili nella sezione “Allegati” del Portale, in modo da poter finalizzare la procedura informatica e procedere con l’invio della Proposta.

 

 

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare la seguente documentazione:

 

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN)redatta ai sensi del DPR 445/2000 e resa disponibile dal Portale, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore (il modello è presente in Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio );

 

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000 e resa disponibile dal Portale, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore nel caso in cui più aziende/imprese agricole si costituiscano in forma aggregata (il modello è presente in Allegato 2A);

 

  • Documento di identità del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale /Procuratore, in corso di validità;

 

  • Dichiarazione di ogni singola azienda/impresa agricola che si costituisce in forma aggregata (il modello è presente in Allegato 2B;

 

  • Relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico timbrata e firmata da un professionista abilitato e contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo “Relazione tecnica”;

 

  • Visura catastale degli immobili oggetto di intervento, da cui sia possibile desumere l’inquadramento catastale del sito di installazione nonché le informazioni necessarie al fine di stabilire la strumentalità del fabbricato all’attività agricola (annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni);

 

  • Planimetria degli immobili oggetto di installazione dell’impianto fotovoltaico con la rappresentazione in pianta del/dei fabbricato/i interessato/i con eventuali particolari costruttivi atti a dettagliare esaustivamente le modalità costruttive dell’intervento;

 

  • Schema elettrico unifilare di progetto redatto da professionista abilitato con la rappresentazione dei componenti principali del generatore fotovoltaico (stringhe, inverter, trasformatori, etc.) e riportante l’eventuale indicazione di porzioni esistenti di impianto (progetto di potenziamento), i principali tracciati elettrici, le derivazioni dei carichi elettrici, i servizi ausiliari, l’esatto posizionamento elettrico del sistema di accumulo e/o del dispositivo di ricarica (ove previsti), apparati di protezione installati, apparecchiature di misura per la contabilizzazione dell’energia elettrica. Il presente documento è necessario anche al fine di verificare e garantire il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, in relazione al rispetto delle disposizioni del CEI e delle migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari;

 

  • Dossier fotografico ante operam costituito da almeno 5 fotografie che, con diverse inquadrature, mostrino in modo completo lo stato dei luoghi del sito, i fabbricati interessati dall’intervento e il quadro di insieme in cui si inseriscono;

 

  • Bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati, ovvero le copie delle fatture relative alla fornitura dell’energia elettrica, intestate al Soggetto Beneficiario, e, nel caso di autoconsumo condiviso, delle singole aziende/imprese che costituiscono l’aggregato di imprese, afferenti ai punti di prelievo (POD) delle stesse imprese agricole per il proprio fabbisogno energetico e quello familiare nelle quali sono indicati in modo chiaro i valori di energia elettrica consumati in un anno solare, secondo quanto riportato al paragrafo 4.2 del “Regolamento operativo”;

 

  • Relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell’azienda in energia elettrica equivalente con allegata la documentazione comprovante la quantità di combustibili utilizzati ai fini del calcolo (fatture di acquisto riconducibili all’intero anno solare di riferimento), secondo quanto riportato al paragrafo 4.2 del “Regolamento operativo” (ove applicabile per le aziende ricomprese nella Tabella 1A dell’Allegato A del Decreto), nel caso in cui più aziende si costituiscano in forma aggregata la quantità di combustibile utilizzato ai fini del calcolo è data dalla somma dei singoli contributi delle aziende/imprese agricole che si costituiscono in forma aggregata;

 

  • Attestazione CENSIMP dell’impianto esistente scaricabile dal sistema Gaudì di Terna (ove disponibile);

 

  • Report PDF generato dal sito PVGIS e redatto secondo le istruzioni riportate al paragrafo 4.2 del “Regolamento operativo”, riferito al sito dell’intervento e completo di tutte le sue pagine così come reso disponibile dal portale PVGIS (esclusivamente per gli investimenti realizzati da aziende ricomprese nella Tabella 1A dell’Allegato A del Decreto per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’azienda);

 

  • Documento attestante lo scenario controfattuale, ovvero copia della simulazione, in formato .xls, effettuata tramite il “Simulatore dello scenario controfattuale”, secondo quanto riportato al paragrafo 4.7 del “Regolamento operativo” (esclusivamente per le grandi imprese ricomprese nelle Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A del Decreto);

 

  • Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, laddove si renda necessario inviare ulteriori documenti tali da poter fornire elementi utili per la valutazione della Proposta;

 

Qualora il Soggetto Beneficiario intenda richiedere il contributo per un progetto che prevede anche la realizzazione di uno o più interventi complementari, è necessario allegare anche la seguente documentazione:

 

    • Dossier fotografico della copertura in amianto ante operam(da allegare in caso di rimozione dell’eternit/amianto), costituito da almeno 5 fotografie, con inquadrature di dettaglio del fabbricato interessato dall’intervento e destinato a ospitare l’impianto fotovoltaico, comprovanti la presenza di eternit o amianto in copertura ovvero un dossier fotografico della copertura esistente (da allegare in caso di interventi di isolamento termico e/o areazione) costituito da almeno 5 fotografie con inquadrature del fabbricato destinato a ospitare l’impianto fotovoltaico e inquadrature ravvicinate del tetto esistente e dell’interno dei locali in corrispondenza della copertura;

 

    • Relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e dell’intervento di coibentazione/aerazione/rimozione amianto, timbrata e firmata da un professionista abilitato e contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo “Relazione tecnica”;

 

    • Elaborato planimetrico con indicazione delle superfici oggetto di interventoche rappresenti in pianta, prospetto e sezioni le superfici interessate e i particolari costruttivi relativi ai diversi interventi in progetto. In particolare, è necessario allegare elaborati grafici quotati tali da rappresentare graficamente, in una scala adeguata, le caratteristiche costruttive di ogni intervento realizzato (es. stratigrafia del tetto, sistemi di evacuazione dell’aria);

 

    • Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario conformemente al modello scaricabile dal Portale;

 

    • Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante operam, da allegare per interventi di coibentazione e/o areazione su fabbricati per i quali sussistono le condizioni minime stabilite dalla normativa vigente per il rilascio del documento. Per gli edifici esclusi dall’obbligo di presentazione dell’attestato di prestazione energetica ovvero per edifici per i quali non è possibile identificare un volume chiuso e definito che permetta di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno dell’edificio, è possibile allegare una relazione tecnica firmata e asseverata del professionista abilitato che dovrà descrivere e giustificare (ad esempio, tramite stratigrafie ante e post operam) la scelta del grado di coibentazione previsto e/o del sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale. Il presente documento è necessario anche al fine di verificare e garantire il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

 

Si rappresenta che nella sezione “Allegati” è necessario procedere alla generazione e al conseguente download della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2), ovvero conseguente download della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel caso più aziende/imprese agricole si siano costituite in forma aggregata (Allegato 2A) che, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale/Procuratore, deve essere successivamente caricata in tutte le sue pagine nell’apposito slot dedicato.

 

La Proposta si intende valida e regolarmente acquisita dal Portale solo a seguito di tale adempimento, pertanto, non sono considerate ammissibili le richieste corredate di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema, recanti modifiche, correzioni o prive di firma.

 

Il Soggetto Beneficiario è inoltre tenuto a conservare tutta la documentazione necessaria all’accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale e asseriti mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN).

Il GSE si riserva di poter chiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, titoli autorizzativi, visure camerali, certificati di destinazione urbanistica.

 

Relazione tecnica

 

Tra la documentazione da inviare in Fase Progettuale, è richiesta una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato relativa al progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico o, in caso di realizzazione di uno più interventi complementari, sia dell’impianto fotovoltaico sia degli interventi complementari.

Nel seguito vengono descritti gli elementi principali che tale relazione deve contenere sulla base degli interventi previsti.

 

Realizzazione del solo impianto fotovoltaico:

 

    • descrizione esaustiva dell’intervento che si intende realizzare, lo stato di fatto, le ipotesi progettuali, le finalità del progetto e le modalità di esecuzione delle opere previste, tali da ottenere un quadro completo e utile a caratterizzare l’intervento nonché a verificare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del contributo;

 

    • indicazioni sull’effettiva strumentalità del fabbricato e/o della serra all’attività del Soggetto Beneficiario;

 

    • stima preliminare dei costi e dei lavori;

 

    • cronoprogramma finanziario e delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico nel rispetto delle tempistiche previste;

 

    • descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali, nel rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e come descritto al paragrafo 5 del presente documento.

 

Realizzazione dell’impianto fotovoltaico e di uno o più interventi complementari:

 

    • descrizione esaustiva degli interventi che si intende realizzare, lo stato di fatto, le ipotesi progettuali, le finalità del progetto e le modalità di esecuzione delle opere previste, tali da ottenere un quadro completo e utile a caratterizzare gli interventi nonché a verificare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del contributo;

 

    • indicazioni sull’effettiva strumentalità del fabbricato e/o della serra all’attività del Soggetto Beneficiario;

 

    • nel caso di Rimozione e Smaltimento dell’Amianto (Eternit), descrizione delle attività previste, delle superfici interessate e che consenta un chiaro riscontro con la documentazione specifica da inviare;

 

    • nel caso di isolamento termico del tetto, la scelta del grado di coibentazione previsto in fase di progettazione, in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;

 

    • nel caso di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria), lo stesso dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria;

 

    • stima preliminare dei costi e dei lavori;

 

    • cronoprogramma finanziario e delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste;

 

    • descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali, nel rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e come descritto al paragrafo 5 del presente documento.

 

Processo di valutazione Proposta

 

A ciascuna Proposta correttamente compilata e inviata tramite il Portale, viene assegnato un codice identificativo alfanumerico univoco, contraddistinto dalla struttura AGRS1XXXXXXXX, al quale il GSE farà riferimento per lo svolgimento di tutte le attività connesse all’ammissione al contributo.

 

Le Proposte inviate saranno valutate dal GSE secondo una procedura a sportello ovvero mediante la selezione, secondo l’ordine cronologico di invio, delle Proposte che rispondono ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto e sulla base delle risorse finanziare disponibili per ciascuna categoria di aziende di cui alle quattro tabelle dell’Allegato A al Decreto.

Il GSE avvia il processo di valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti nel “Regolamento operativo”, al fine di:

 

    • verificare il corretto caricamento dei dati nel Portale;

 

    • accertare la completezza documentale utile alla valutazione della Proposta;

 

    • esaminare la documentazione inviata, nel rispetto del quadro normativo in vigore al momento dell’invio della Proposta e di quanto previsto dal Decreto;

 

    • appurare la congruenza delle informazioni fornite e dei dati dichiarati rispetto a quanto effettivamente riscontrabile dalla documentazione allegata;

 

    • verificare il possesso dei requisiti del Soggetto Beneficiario così come definiti dal Decreto. Il GSE, a conclusione del processo di valutazione, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso, provvede a comunicare con Provvedimento espresso l’esito dell’istruttoria al Soggetto Beneficiario. In caso di istruttoria conclusa con esito positivo, il Provvedimento di accoglimento (Atto di concessione) riporterà il contributo effettivamente spettante; laddove l’istruttoria accerti il mancato rispetto dei requisiti oggettivi e/o soggettivi previsti dal Decreto, il Provvedimento di esclusione riporterà i motivi ostativi all’accoglimento della Proposta.

 

Rinuncia/Annullamento Proposta

 

Un Soggetto Beneficiario che ha regolarmente inviato la Proposta per la quale non intende più procedere alla realizzazione del progetto, può comunicare al GSE, mediante apposita funzionalità presente sul Portale, la rinuncia al contributo riconosciuto o l’annullamento della Proposta inviata e in fase di valutazione del GSE.

L’invio della dichiarazione di annullamento della Proposta o di rinuncia al contributo deve essere inviata tramite le funzionalità disponibili sul Portale.

 

Il Portale consente all’Utente di scaricare l’apposito modulo di annullamento/rinuncia sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 da sottoscrivere e inviare tramite applicativo.

 

A seguito dell’avvenuto invio della dichiarazione di rinuncia/annullamento, il GSE verifica la correttezza della dichiarazione caricata e provvede all’archiviazione digitale.

 

Non sarà più possibile annullare la rinuncia da parte dell’Utente e la Proposta sarà disponibile solo in modalità visualizzazione.

 

Qualora il GSE, in fase di valutazione delle Proposte inviate, rilevi che per il medesimo progetto siano state presentate dal Soggetto Beneficiario più istanze, procederà con la valutazione dell’ultima Proposta inviata procedendo d’ufficio all’annullamento delle precedenti.

 

Procedura di comunicazione inizio lavori e richiesta anticipazione

 

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare al GSE, attraverso il portale dedicato, l’avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari entro 30 giorni dalla data di inizio dell’intervento, ovvero a partire dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del Portale.

Si specifica che l’avvio lavori è da intendersi come la prima tra la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento così come comunicata all’Ente preposto, e la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. Le fatture relative all’acquisto dei moduli fotovoltaici e/o inverter sono da intendersi come impegno giuridicamente vincolante. Pertanto, qualora risultino presenti tali fatture, per l’impianto si intenderanno avviati i relativi lavori di realizzazione e la Proposta non sarà ritenuta idonea per l’agevolazione prevista dal Decreto.

Laddove non sia prevista una comunicazione di inizio lavori all’Ente preposto, ai fini della comunicazione di avvio dei lavori, il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui attesta che per l’avvio dei lavori non si rende necessaria alcuna Comunicazione all’Ente preposto.

Così come previsto dall’art. 6, comma 10, del Decreto, i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della Proposta da parte del Soggetto Beneficiario. Sono ammissibili tutte le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della Proposta da parte del Soggetto Beneficiario.

Come dettagliatamente riportato nei paragrafi Richiesta di anticipazione e Garanzia fideiussoria, è prevista la possibilità di richiedere, esclusivamente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, una anticipazione fino al 30% del valore del contributo riconosciuto nell’Atto di concessione relativo alla fase progettuale.

 

Richiesta di anticipazione
Congiuntamente alla comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari, è data facoltà al Soggetto Beneficiario di richiedere un’anticipazione di valore massimo pari al 30% del contributo riconosciuto nell’Atto di concessione relativo alla fase progettuale.
A tal fine, sarà necessario trasmettere al GSE, per il tramite del Portale dedicato, la documentazione riportata nel paragrafo “Documentazione da trasmettere” e, in particolare, un’idonea garanzia fideiussoria, meglio dettagliata nel paragrafo Garanzia fideiussoria.
Il GSE, esaminata la documentazione trasmessa dal Soggetto Beneficiario, provvede in caso di esito positivo dell’istruttoria e della verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall’art.4, comma 3 del Decreto, a erogare il contributo richiesto, previo effettivo accredito delle risorse finanziarie PNRR, conseguente alla valutazione effettuata e agli adempimenti da espletare a cura del MASAF e del Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Modalità di comunicazione inizio lavori

 

Per inviare la comunicazione di inizio lavori, i Soggetti Beneficiari delle Proposte ritenute ammissibili ai sensi del Decreto devono presentare specifica richiesta al GSE in forma di Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, da trasmettere esclusivamente mediante il Portale Agrisolare, tramite le funzionalità dedicate. Si sottolinea che la procedura di comunicazione di inizio lavori dovrà essere effettuata in riferimento al codice della Proposta già inserita sul Portale e ritenuta ammissibile da parte del GSE.

Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

 

Richiesta di anticipazione

 

Congiuntamente alla comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari, è data facoltà al Soggetto Beneficiario di richiedere un’anticipazione di valore massimo pari al 30% del contributo riconosciuto nell’Atto di concessione relativo alla fase progettuale.

A tal fine, sarà necessario trasmettere al GSE, per il tramite del Portale dedicato, la documentazione riportata nel paragrafo “Documentazione da trasmettere” e, in particolare, un’idonea garanzia fideiussoria, meglio dettagliata nel paragrafo “Garanzia fideiussoria”.

Il GSE, esaminata la documentazione trasmessa dal Soggetto Beneficiario, provvede in caso di esito positivo dell’istruttoria e della verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall’art.4, comma 3 del Decreto, a erogare il contributo richiesto, previo effettivo accredito delle risorse finanziarie PNRR, conseguente alla valutazione effettuata e agli adempimenti da espletare a cura del MASAF e del Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Documentazione da trasmettere

 

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere, al fine di comunicare l’inizio dei lavori e eventualmente richiedere l’anticipazione del contributo, la seguente documentazione:

 

    • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) resa ai sensi del DPR 445/2000 conformemente al modello predisposto dal Portale, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore, nella quale sarà indicata la data di inizio dei lavori;

 

    • Documentazione attestante l’avvio legittimo dei lavori: a titolo di esempio, Dichiarazione di Inizio lavori Asseverata ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 28/2011 (cd. DILA) o Comunicazione Inizio lavori Asseverata ai sensi dell’art.6-bis del DPR 380/2001 (c.d. CILA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell’art.22 del DPR 380/2001 (cd SCIA). Detta comunicazione dovrà contenere l’indicazione della data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e/o degli eventuali interventi complementari. Laddove non sia prevista una comunicazione di inizio lavori all’Ente preposto, è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui il Soggetto Beneficiario dovrà attestare che per l’avvio dei lavori non si rende necessaria alcuna Comunicazione all’Ente preposto.

 

    • Documentazione idonea a comprovare le spese sostenute: corrispondente all’insieme delle fatture e dei giustificativi di pagamento, utili ad attestare le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento, con particolare riferimento al primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento (fatture moduli fotovoltaici, inverter, etc.).

 

Nel caso in cui venga richiesta un’anticipazione del contributo:

 

 

Garanzia fideiussoria

 

Come previsto dall’art. 10, comma 3 del Decreto, è data facoltà al Soggetto Beneficiario di richiedere, in concomitanza della comunicazione di avvio lavori (Fase 1), un’anticipazione fino al 30 per cento del valore del contributo riconosciuto nell’Atto di concessione relativo alla fase progettuale.

 

L’erogazione dell’anticipo, nei limiti della disponibilità delle risorse, è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative.

 

La garanzia fideiussoria deve essere prestata in misura pari al 100% del valore dell’anticipazione richiesta dal Soggetto Beneficiario.

La garanzia fideiussoria deve inoltre essere:

 

    • firmata digitalmente e inviata tramite le apposite funzionalità del Portale;

 

    • di durata annuale, automaticamente rinnovabile, di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE;

 

    • costituita a favore del GSE;

 

    • incondizionata e a prima richiesta;

 

    • redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato 4: Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui all’articolo 10, comma 3, del D.M. 19 aprile 2023 (di seguito lo “Schema”) del “Regolamento operativo”.

 

 

Adempimenti in materia di Verifiche antimafia

 

Con l’entrata in vigore delle disposizioni del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, il GSE ha l’obbligo di acquisire d’ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, la documentazione antimafia dei Soggetti Beneficiari che beneficiano dei contributi previsti dal Decreto.

 

Per poter trasmettere le relative richieste alle Prefetture competenti, che procederanno alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.lgs. 159/2011 e al rilascio della prescritta documentazione antimafia, il GSE necessita della compilazione e della trasmissione delle seguenti dichiarazioni:

 

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell’art.85 del D.lgs. 159/2011;

 

    • dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età;

 

    • l’eventuale dichiarazione di esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia.

 

A tale scopo, è stata predisposta una sezione nel portale Area Clienti denominata “Documentazione Antimafia” (https://areaclienti.gse.it/) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni da compilare e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.
Si rammenta che, come definito dall’articolo 10, comma 4, lettera b) del Decreto, il GSE procederà all’erogazione del contributo, e dell’eventuale anticipazione, solo dopo aver verificato l’ottemperanza del Soggetto Beneficiario agli obblighi antimafia.
Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario, rientri nella definizione di Soggetto Aggregato di cui al precedente capitolo 2, saranno effettuate le verifiche in materia antimafia per ciascuna impresa e/o azienda agricola costituente l’aggregato.
Procedura di comunicazione fine lavori e richiesta erogazione saldo contributo

 

Come previsto dall’art. 10, comma 5, del Decreto, al fine di ricevere il saldo del contributo concesso, il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 60 giorni solari dalla data di fine lavori, ovvero a partire dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del Portale, è tenuto a trasmettere, esclusivamente tramite la sezione del Portale dedicata alla Fase 2, opportuna documentazione.

Il termine di 60 giorni solari dalla data di fine lavori dovrà essere rispettato anche nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non abbia richiesto un anticipo del contributo e, pertanto, nel caso di erogazione in un’unica soluzione. Il superamento del termine di 60 giorni potrà essere accettato qualora il Soggetto Beneficiario invii documentazione e argomentazioni al fine di giustificare il mancato rispetto della tempistica. Non saranno comunque accettate comunicazioni di fine lavori oltre il 1 settembre 2026.

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto, i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 3 dell’articolo 8 del Decreto, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione del GSE, d’intesa con il Ministero.

In ogni caso, devono essere comunque garantiti la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

Modalità di comunicazione fine lavori

 

Per inviare la comunicazione di fine lavori, i Soggetti Beneficiari delle Proposte ritenute ammissibili e per le quali è stata trasmessa al GSE la comunicazione di inizio lavori, secondo quanto indicato al paragrafo “Modalità di comunicazione inizio lavori”, devono presentare specifica richiesta al GSE in forma di Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, da trasmettere esclusivamente mediante il Portale Agrisolare, tramite le funzionalità dedicate.

Si sottolinea che la procedura di comunicazione di fine lavori deve essere effettuata in riferimento al codice della Proposta già inserita sul Portale e ritenuta ammissibile da parte del GSE.

Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali, in via esemplificativa, Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

 

Data di fine lavori

 

La fine dei lavori di realizzazione degli interventi corrisponde alla fase di completamento dell’installazione di tutte le apparecchiature e di tutti i dispositivi elettromeccanici, compresa l’ultimazione delle opere civili, previste nell’ambito della eventuale realizzazione degli interventi complementari ovvero di quelle funzionali all’esercizio dell’impianto fotovoltaico, in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete.

Nel caso in cui l’intervento riguardi la sola realizzazione dell’impianto fotovoltaico, la data di fine lavori coincide con la data di entrata in esercizio dell’impianto, definita come il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell’installazione dei gruppi di misura e dell’attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete, così come risultante dal sistema GAUDÌ e/o dal verbale di attivazione dei gruppi di misura, successivamente all’effettiva conclusione, in conformità al progetto autorizzato, di tutti i lavori relativi all’impianto (ad esempio: installazione e collegamento elettrico di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l’impianto, delle strutture di sostegno, dei convertitori di tensione, dei quadri elettrici, dei dispositivi di protezione, sezione e isolamento e dei gruppi di misura necessari per la contabilizzazione dell’energia elettrica).

 

Nel caso in cui l’intervento comprenda anche la realizzazione degli interventi complementari, relativi al parziale o totale rifacimento della copertura degli edifici oggetto d’intervento, la data di fine lavori coincide con la data indicata nella comunicazione di fine lavori trasmessa all’Ente competente (se prevista dall’iter autorizzativo del progetto), oppure – nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione agli Enti Competenti – con la data indicata nella dichiarazione sostitutiva in atto notorio resa dal Soggetto Beneficiario così come indicato al punto 5. del paragrafo “Documentazione da trasmettere”. In ogni caso, la data di fine lavori indicata in fase di trasmissione della richiesta dovrà corrispondere alla data di avvenuto completamento delle opere dichiarata dal tecnico incaricato all’interno della “Dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori/Tecnico abilitato” di cui al punto 3. del paragrafo “Documentazione da trasmettere”.

 

L’intervento può dunque ritenersi concluso quando risulti totalmente conforme a quanto autorizzato, sia per quanto riguarda l’installazione dell’impianto fotovoltaico, compresi eventuali sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, sia per quanto attiene le opere civili connesse alla realizzazione dello stesso impianto ovvero degli interventi complementari.

Ai fini dell’erogazione del contributo concesso, saranno considerate ammissibili le richieste per le quali risulti correttamente identificata la data di fine lavori, quindi risultino rispettate e verificabili le condizioni sopradescritte.

 

Modifiche ammissibili alla Proposta ammessa al beneficio

 

Coerentemente con quanto stabilito all’art. 9, comma 2. del Decreto, in fase di realizzazione degli interventi, è possibile apportare variazioni progettuali alla proposta ammessa al beneficio, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva del progetto approvato in fase di ammissione e, in ogni caso, non superino l’importo del contributo concesso.

In linea generale, e ad esclusione delle fattispecie puntualmente trattate nell’ambito del “Regolamento operativo”, è necessario che a seguito della realizzazione di un intervento sia garantita la permanenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Decreto, che hanno consentito l’accesso al contributo, compreso il riconoscimento delle maggiorazioni previste, nonché il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni stabilite dalle norme e dalle regole tecniche di settore.

 

Requisiti soggettivi e intensità del contributo concesso

 

Con riferimento ai requisiti soggettivi, non sono considerate ammissibili tutte le modifiche inerenti:

 

    • la categoria di soggetto (a. imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, b. imprese agroindustriali, c. cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228);

 

    • la tipologia di impresa/attività(a. aziende agricole attive nella produzione primaria, b. imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, c. imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a. e b.);

 

    • la sottotipologia di impresa/attività (a. piccola o micro impresa, b. media impresa, c. grande impresa);

 

    • il codice ATECO prevalente.

 

Qualora siano sopraggiunte esigenze e/o condizioni differenti rispetto alla data di presentazione della proposta, in fase di realizzazione degli interventi e richiesta a saldo del contributo concesso, è possibile:
    • richiedere una percentuale di contributo inferiore rispetto a quella indicata in fase di presentazione della Proposta;

 

    • rinunciare alle eventuali maggiorazioni richieste e riconosciute nell’ambito della fase di presentazione della Proposta. Risulta opportuno sottolineare che non saranno in ogni caso considerate ammissibili le eventuali richieste di maggiorazione presentate successivamente alla data di presentazione della proposta;

 

    • aggiornare i Titolari effettivi del Soggetto Beneficiario;

 

    • modificare il valore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui tale voce rientri nelle voci di costo non recuperabili per il Soggetto Beneficiario. In particolare, qualora in fase di ammissione della proposta il valore dell’IVA sia stato computato come spesa ammissibile, in quanto voce di costo non recuperabile, è possibile eliminare il suddetto valore dai costi consuntivati. In caso contrario, è possibile inserire il valore dell’IVA non recuperabile a consuntivo, senza incremento del contributo concesso in fase di ammissione della proposta.

 

Per quanto riguarda, infine, tutte le voci di spesa a consuntivo è possibile indicare, in fase di fine lavori e richiesta a saldo del contributo concesso, valori di spesa inferiori o uguali rispetto alle spese preventivate e riconosciute come ammissibili in fase di accoglimento della proposta presentata.
Titolarità del progetto ammesso

 

Con riferimento a possibili variazioni nella titolarità del progetto ammesso al contributo, fermo restando che i requisiti prescritti per l’accesso al contributo devono essere posseduti con carattere di essenzialità sia a monte che a valle dell’intervento per il quale lo stesso è richiesto, risulta possibile procedere a trasferimenti dell’azienda che non pregiudichino il mantenimento del beneficio in questione, e cioè a condizione che il cessionario possegga i medesimi requisiti (oggettivi e soggettivi) del cedente, come individuati dal Decreto e dal “Regolamento operativo”. A tal proposito, il Soggetto Beneficiario deve trasmettere al GSE tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione dei requisiti del cessionario.

Eventuali richieste di cambio di titolarità devono essere comunicate dal Soggetto Beneficiario tramite PEC, indicando nell’oggetto il codice della richiesta ammessa al beneficio e la dicitura relativa al trasferimento della titolarità del progetto (“AGRSXXXXXXXXXX – Cambio titolarità”).

 

Impianto fotovoltaico realizzato e fabbricati che ospitano l’impianto

 

Per quanto concerne le modifiche progettuali strettamente connesse all’impianto fotovoltaico realizzato e all’edificio oggetto d’intervento, è possibile in generale apportare variazioni che non impattino sul rispetto dei requisiti presenti in fase di ammissione della proposta e non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva del progetto.

In particolare, con riferimento all’impianto realizzato non sono considerate ammissibili le modifiche inerenti a:

 

    • l’ubicazione dell’impianto e il fabbricato oggetto d’intervento;

 

    • il potenziamento dell’impianto oggetto del contributo, non risulta ammissibile alcun incremento del valore di Potenza nominale [kWp] dell’impianto fotovoltaico rispetto al valore concesso in fase di ammissione della proposta, seppur a parità di spesa sostenuta. Risulta, tuttavia, possibile realizzare impianti con potenza nominale complessiva inferiore o uguale a quella ammessa al contributo;

 

    • categoria d’intervento.

 

Per quanto riguarda i dati identificativi dell’impianto realizzato, è necessario che sia garantito l’allineamento tra i dati in possesso del GSE, comunicati dal Soggetto Beneficiario in fase di fine lavori, e quanto riscontrabile nel sistema GAUDÌ della società Terna S.p.A.. Nello specifico, rispetto a quanto indicato in fase di ammissione della proposta, sono ritenute ammissibili le modifiche relative ai seguenti campi:
    • codice CENSIMP dell’impianto esistente, nel caso in cui l’intervento riguardi la realizzazione nuova sezione di impianto esistente;

 

    • codice di rintracciabilità dell’impianto associato al preventivo di connessione;

 

    • codice POD presso il quale è collegato l’impianto realizzato.

 

A titolo indicativo ma non esaustivo, in fase di fine lavori e richiesta a saldo del contributo concesso, sono considerate ammissibili le seguenti modifiche:
    • con riferimento al dimensionamento dell’impianto fotovoltaico realizzato, fermo restando l’impossibilità di incrementare il valore della potenza nominale dell’impianto e il rispetto dei requisiti di cui al successivo paragrafo “Requisiti dei componenti principali dell’impianto realizzato”, è possibile apportare variazioni progettuali rispetto alla tipologia (marca e modello), all’orientamento e al numero di moduli costituenti l’impianto, nonché alla potenza del singolo modulo installato;

 

    • in merito all’installazione del sistema di accumulo, è possibile apportare variazioni progettuali rispetto alla tipologia e alla capacità nominale [kWh], anche in eccesso, rispetto a quanto indicato in fase di ammissione della proposta, senza incremento del contributo concesso e a condizione che lo stesso sistema di accumulo sia asservito al nuovo impianto realizzato. La variazione deve essere comunque giustificata dalla mancata reperibilità della taglia di sistema di accumulo preventivato;

 

    • in merito all’installazione di dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, apportare variazioni progettuali rispetto alla tipologia e alla potenza nominale [kW], anche in eccesso, rispetto a quanto indicato in fase di ammissione della proposta, senza incremento del contributo concesso. La variazione deve essere comunque giustificata dalla mancata reperibilità della taglia di sistema di accumulo preventivato.

 

In fase di realizzazione dell’intervento risulta possibile inserire o eliminare dal progetto ammesso al contributo gli interventi di installazione del sistema di accumulo e dei dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, a condizione che non vi sia, in alcun caso, un incremento del contributo concesso.
Interventi complementari realizzati

 

In generale, con riferimento alla realizzazione degli interventi complementari, fermi restando i principi generali di cui all’art. all’art. 9, comma 2. del Decreto, è considerata ammissibile l’eliminazione degli interventi complementari dal progetto realizzato. In particolare, si ritiene opportuno sottolineare che:

 

    • con riguardo all’intervento di rimozione dell’amianto, sono considerate ammissibili le modifiche relative alla superficie [mq] oggetto di rimozione dell’amianto, a condizione che la copertura o la falda omogenea della stessa, presso la quale risulta installato l’impianto fotovoltaico, siano prive di amianto. Pertanto, qualora sia prevista l’installazione dell’impianto fotovoltaico su una superficie con presenza di amianto, quest’ultimo deve essere obbligatoriamente rimosso e smaltito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

 

    • con riguardo agli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio, sono considerate ammissibili le modifiche relative alla superficie [mq] della copertura oggetto di isolamento termico/coibentazione ovvero di rifacimento con sistema di aerazione.

 

Requisiti dei componenti principali dell’impianto realizzato

 

Ai fini dell’erogazione del contributo ammesso, secondo quanto previsto dal Decreto e fermo restando quanto specificato al paragrafo 4.1 del “Regolamento operativo”, gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti rispondenti a specifici requisiti normativi in termini di qualità e sicurezza.

In particolare, per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente componenti nuovi, costruiti secondo la regola dell’arte (Legge 186/1968, art.2). Saranno, pertanto, considerati ammissibili gli impianti realizzati mediante l’utilizzo di materiali, apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici conformi alle norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI).

 

Allo scopo di attestare la rispondenza normativa sopra citata, come meglio specificato al paragrafo “Documentazione da trasmettere”, in fase di presentazione della richiesta di “fine lavori”, il Soggetto Beneficiario deve inviare:

 

    • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal Direttore dei lavori/Tecnico abilitato, attestante, tra gli altri requisiti, la conformità dei moduli fotovoltaici installati alla normativa CEI EN 61730 (parte 1 e 2) e CEI EN 61215 (serie);

 

    • apposito dossier fotografico per ciascuna tipologia di componente interessato.

 

Si specifica inoltre che, come indicato al paragrafo 4.1. del “Regolamento operativo”, i moduli fotovoltaici installati devono rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 49/2014 e ss.mm.ii e, quindi, essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, “AEE”) aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014.

A tal proposito, il GSE verifica l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di AEE, anche riscontrando la presenza dello stesso nell’apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (www.registroaee.it/).

 

All’atto della richiesta di erogazione del contributo ammesso, non è dovuta la trasmissione di alcuna certificazione di rispondenza alle norme sopraindicate, fermo restando che il Soggetto Beneficiario è in ogni caso tenuto a conservare, in fase di conclusione dell’intervento e per i cinque anni successivi all’erogazione del contributo, i pertinenti certificati di conformità rilasciati da un organismo competente. Il GSE si riserva di richiedere la suddetta documentazione nell’ambito dei controlli effettuati secondo quanto stabilito all’art. 12 del Decreto.

 

Documentazione da trasmettere

 

La procedura informatica per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo concesso si perfeziona con il caricamento dell’apparato documentale utile a fornire tutti gli elementi necessari al GSE per valutarne l’ammissibilità.

A tale scopo, il Soggetto Beneficiario provvede a caricare i documenti negli appositi slot disponibili nella sezione “Allegati” del Portale, in modo da poter finalizzare la procedura informatica e procedere all’invio della richiesta di erogazione a saldo.

 

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare la seguente documentazione:

 

    1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: corrispondente alla comunicazione di fine lavori e richiesta saldo, sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma del Soggetto Beneficiario – o, se presente, del Procuratore – e eventuale/i Titolare/i Effettivo/i. La Dichiarazione viene generata automaticamente dal Portale Agrisolare sulla base dei dati inseriti dal richiedente;
    2. Documento di identità in corso di validità del Soggetto Beneficiario/Legale Rappresentante – o, se presente, del Procuratore – e eventuale/i Titolare/i Effettivo/i;
    3. Dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori/Tecnico abilitato: corrispondente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, completa di data, timbro e firma del Direttore dei lavori o, comunque di un Tecnico abilitato anche se diverso dal Direttore dei lavori, attestante tra l’altro, la realizzazione dell’impianto a Regola d’Arte e il rispetto delle norme tecniche di settore. La Dichiarazione viene generata automaticamente dal Portale Agrisolare sulla base dei dati inseriti dal richiedente;
    4. Documento d’identità in corso di validità del Direttore dei lavori/Tecnico abilitato: corrispondente al firmatario della relativa “Dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori/Tecnico abilitato”;
    5. Dichiarazione/comunicazione di fine lavori: corrispondente alla comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti, ove prevista dall’iter autorizzativo dell’intervento, riportante il timbro di ricezione dell’autorità competente e/o inclusiva del cedolino di ricevuta della raccomandata/ricevuta della consegna della PEC e/o dell’evidenza di avvenuta ricezione da parte dell’autorità competente. Nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione agli Enti Competenti, la comunicazione di fine lavori corrisponde a una dichiarazione sostitutiva in atto notorio da parte del Soggetto Beneficiario nella quale sia indicata la data di fine lavori, così come definita al precedente paragrafo “Data di fine lavori”;
    6. Verbali di attivazione della connessione e di installazione/intervento sui contatori dell’energia prodotta e immessa in rete: verbale di attivazione della connessione redatto dal Gestore di Rete ai sensi di quanto disposto dal TICA (art. 10.10bis per connessione in BT e MT), verbale di installazione/intervento sui contatori dell’energia prodotta e immessa in rete;
    7. Dossier fotografico dell’impianto: comprendente almeno 10 fotografie post operam relative a tutti i componenti principali dell’impianto realizzato, volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto fino al punto di connessione identificato dal contatore di scambio con la rete elettrica. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari che del quadro di insieme in cui si inserisce l’impianto. Il dossier deve inoltre contenere almeno 5 fotografie dell’immobile su cui è installato l’impianto;
    8. Fotografie delle targhe del modulo fotovoltaico (una per ciascuna tipologia di modulo): per ogni tipologia differente di modulo fotovoltaico installato (caratterizzato da marca, modello e potenza), una fotografia della targhetta apposta sul retro del modulo stesso recante i dati tecnici del medesimo, cd. “dati di targa”. Si precisa che non è necessaria la fotografia della targa di tutti i moduli installati (ad esempio, in caso di impianto con 60 moduli suddivisi in 2 differenti tipologie utilizzate è sufficiente la trasmissione delle sole 2 fotografie delle 2 targhette differenti apposte sul retro);
    9. Schede tecniche del/i modulo/i fotovoltaico/i: corrispondente alla scheda rilasciata dal fabbricante del/dei modulo/i utilizzato/i per la realizzazione dell’impianto, recante le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura. Si precisa che non è necessario trasmettere i manuali d’uso e installazione dei moduli installati, ma unicamente la scheda tecnica (il documento è solitamente costituito da una o due pagine riportanti, come sopra indicato, le sole principali caratteristiche tecniche);
    10. Schema elettrico unifilare as-built, che deve riportare:
          • esplicito riferimento alla versione “as-built” (o anche “come costruito”);
          • una data coerente con la data di entrata in esercizio;
          • il timbro e la firma del Tecnico abilitato che lo ha redatto;
          • numero delle stringhe e dei moduli fotovoltaici installati per stringa (se applicabile);
          • la potenza nominale dell’impianto;
          • il numero di inverter e la modalità di collegamento delle relative uscite;
          • l’ubicazione dei contatori, dell’energia prodotta e immessa in rete;
          • punto di connessione (detto anche punto di consegna), generalmente coincidente con il contatore dell’energia immessa in rete (anche detto “di scambio”);
          • l’ubicazione degli eventuali sistemi di accumulo presenti (o di eventuali gruppi elettrogeni e/o di continuità), comprensivi dei relativi contatori dedicati, ove installati;
          • indicazione degli eventuali punti di derivazione dei carichi (utenze elettriche);
          • l’ubicazione della/e colonnina/e di ricarica eventualmente installata/e e numero identificativo della/e stessa/e;
    11. Elenco dei numeri di serie dei moduli e dei convertitori (inverter): corrispondente all’elenco completo, in formato CSV, dei moduli fotovoltaici e dei convertitori installati, recante l’indicazione di marca, modello e numero di serie del singolo componente;
    12. Elaborati grafici di dettaglio as-built impianto fotovoltaico, corrispondenti ai disegni planimetrici dell’impianto installato, che devono riportare:
          • esplicito riferimento alla versione “as-built” (o anche “come costruito”);
          • una data coerente con la data di entrata in esercizio;
          • il timbro e la firma del Tecnico abilitato che li ha redatti;
          • prospetti e sezioni dell’impianto realizzato nel suo complesso, da cui si evinca la posizione, la disposizione e l’ingombro dei componenti, ivi inclusi gli edifici/fabbricati su cui è installato l’impianto, riportanti in particolare le quote/misure significative e le modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici;
    13. Documentazione comprovante l’effettiva strumentalità dell’edificio all’attività agricola: utile ad attestare l’effettiva funzione del manufatto e la strumentalità dello stesso all’attività agricola. A titolo esemplificativo, A titolo esemplificativo, una relazione firmata dal Soggetto Beneficiario nella quale siano descritte le attività svolte e, più in generale, l’utilizzo del fabbricato oggetto d’intervento ai fini dell’attività agricola dell’azienda;
    14. Dossier fotografico comprovante l’installazione dei dispositivi di ricarica: utile ad attestare l’avvenuta installazione, laddove presenti, della/e colonnina/e di ricarica di auto elettriche. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari (ad esempio numero identificativo del/i dispositivo/i, casa costruttrice, etc.), che del quadro di insieme in cui si inserisce/inseriscono il/i dispositivo/i;
    15. Dossier fotografico comprovante l’installazione del sistema di accumulo: utile ad attestare l’avvenuta installazione, laddove presente, del/i sistema/i di accumulo. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari (ad esempio numero identificativo del BES, delle batterie, casa costruttrice, etc.), che del quadro di insieme in cui si inserisce il sistema di accumulo installato;
    16. Scheda tecnica dei dispositivi di ricarica per la mobilità elettrica: corrispondente al documento rilasciato dal fabbricante dei dispositivi di ricarica per la mobilità elettrica, eventualmente installato/i presso l’impianto realizzato, riportante le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura;
    17. Scheda tecnica del sistema di accumulo: corrispondente al documento rilasciato dal fabbricante del/i sistemi di accumulo, eventualmente installato/i presso l’impianto realizzato, riportante le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura;
    18. Dossier fotografico comprovante l’avvenuta effettuazione degli interventi complementari: corrispondente all’insieme delle fotografie utili ad attestare l’avvenuta realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento amianto e/o isolamento del tetto e/o realizzazione del tetto ventilato, laddove previsti. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari costruttivi che dell’installazione nel suo complesso;
    19. Formulario Rifiuti: previsto per il trasporto dei rifiuti, relativo allo smaltimento dell’eternit e/o amianto, laddove presente nell’intervento realizzato, redatto in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e copia (ove previsto) del Piano dei lavori di rimozione inviato all’organo di vigilanza territorialmente competente;
    20. Visura camerale del Soggetto Beneficiario, presente nel Registro delle Imprese e aggiornata in fase di richiesta di erogazione del contributo concesso;
    21. Dichiarazione DNSH: corrispondente alla dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario, conformemente al modello scaricabile dal Portale;
    22. Dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del D.M. 37/08: redatta dell’installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto, ove prevista, avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere tutte le informazioni relative alle tipologie di materiali utilizzati, nonché al progetto dell’impianto stesso;
    23. Documentazione idonea a comprovare le spese sostenute: corrispondente all’insieme delle fatture e dei giustificativi di pagamento, utili ad attestare le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento, secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo “Indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute”. A tal proposito, è possibile inserire tutta la documentazione utile ai fini del calcolo della spesa ammissibile negli appositi slot presenti.

 

Si specifica che l’elenco della documentazione da inviare può essere modificato sulla base di atti di indirizzo del MASAF e di ulteriori Provvedimenti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. s), del Decreto.

Risulta opportuno precisare che tutta la documentazione sopra elencata deve essere trasmessa in lingua italiana, qualora la documentazione da trasmettere sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, è necessario accompagnare la stessa da opportuna traduzione giurata in lingua italiana.

Si sottolinea, infine, che il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare gli originali della documentazione trasmessa in formato elettronico tramite il Portale Agrisolare, per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento, nonché nei cinque anni successivi alla data di erogazione dell’ultima agevolazione, ed esibire gli stessi in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE, così come previsto all’art. 12 del Decreto.

 

Indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute

 

Al fine di poter effettuare, contestualmente alla comunicazione di fine lavori e alla richiesta del contributo in conto capitale, una corretta rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari realizzati, si precisa che, fermo restando quanto previsto Decreto e specificato al paragrafo 4 del “Regolamento operativo” in merito agli interventi finanziabili, alle spese ammissibili e ai costi non ammissibili, è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.

Tutti i giustificativi di spesa, intestati al Soggetto Beneficiario che realizza gli interventi ammessi, sostenendone le spese, devono riportare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, gli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato.

 

In particolare, le fatture attestanti i costi sostenuti devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

 

    • riportare la Partita IVA del Soggetto beneficiario che effettua il pagamento;

 

    • riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo della Proposta ammessa al finanziamento;

 

    • riportare il Codice identificativo rilasciato dal Portale Agrisolare (AGRSXXXXXX) e la dicitura “Progetto da finanziare con fondi PNRR M2.C1.I2.2 – Parco Agrisolare iniziativa Next Generation EU”;

 

    • riportare la denominazione sociale, la partita IVA e il c/c del Soggetto che emette la fattura;

 

    • descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento alla quale si riferiscono gli importi, con la caratterizzazione del costo sostenuto (a titolo esemplificativo: IVA, progettazione, posa in opera, costi di connessione) e/o i dati tecnici e quantitativi necessari per la corretta rendicontazione degli interventi e relative spese ammissibili (a titolo esemplificativo: potenza di picco dell’impianto fotovoltaico e/o marca, modello, potenza di picco dei moduli fotovoltaici installati, capacità nominale dei sistemi di accumulo installati, potenza complessiva dei dispositivi di ricarica).

 

La somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nell’apposita sezione del Portale.

 

Con riferimento ai giustificativi di pagamento effettuati (ricevute dei bonifici), la causale deve riportare:

 

    • il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice identificativo rilasciato dal Portale Agrisolare (AGRSXXXXXX);

 

    • il riferimento al numero e alla data della fattura;

 

    • se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la Partita IVA e il codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento.

 

In caso di pagamento effettuato da un Soggetto diverso dal Soggetto Beneficiario, deve essere garantita la riconducibilità tra i soggetti e pertanto la causale deve riportare la dicitura: “pagamento effettuato per conto di … (nominativo e codice fiscale del Soggetto Beneficiario)”.

Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l’emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico potranno essere indicati gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine). Dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia della fattura, insieme con la copia della ricevuta del bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine).

Tutti costi riferiti a fatture o giustificativi di spesa non conformi a quanto sopra specificato, non saranno ritenuti ammissibili.

 

Con riferimento ai costi sostenuti per tutti gli interventi avviati prima della data di emanazione del decreto ministeriale recante l’elenco dei destinatari ammessi al finanziamento, le fatture di pagamento e i giustificativi di spesa antecedenti la suddetta data e privi del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice identificativo rilasciato dal Portale Agrisolare (AGRSXXXXXX), nonché in caso di mancata dicitura “Progetto da finanziare con fondi PNRR M2.C1.I2.2 – Parco Agrisolare iniziativa Next Generation EU”, saranno considerati ammissibili, fermo restando il rispetto delle altre caratteristiche sopraindicate.

 

Si precisa, inoltre, che tali fatture e giustificativi di spesa dovranno essere accompagnati da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio firmata dal Soggetto Beneficiario, nella quale si attesta che la documentazione trasmessa sia riferibile e associata al codice CUP, al Codice identificativo rilasciato dal Portale Agrisolare (AGRSXXXXXX), nonché alla misura “PNRR M2.C1.I2.2 – Parco Agrisolare iniziativa Next Generation EU”.

 

Si ricorda che, come stabilito all’art. 6, comma 5 lettera k) del Decreto, non sono ammissibili pagamenti effettuati cumulativamente in contanti e in compensazione.

 

Tempistiche e modalità di pagamento

 

Come previsto dall’art. 10 del Decreto, l’erogazione del contributo riconosciuto avverrà, previo l’espletamento delle verifiche previste, entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione completa, dettagliata al paragrafo “Documentazione da trasmettere”.

L’erogazione del contributo sarà effettuata a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda tramite il Portale.

 

L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere un’anticipazione fino al 30 per cento, nei limiti della disponibilità delle risorse e a fronte della presentazione, da parte del Soggetto Beneficiario, della richiesta di anticipazione di cui al paragrafo “Richiesta di anticipazione”, completa di tutta la documentazione dettagliatamente indicata nei paragrafi “Documentazione da trasmettere” e “Garanzia fideiussoria”.

 

Nel caso in cui la documentazione tecnica e/o amministrativa, allegata dal Soggetto Beneficiario alla richiesta di erogazione del contributo, risulti carente o non conforme a quanto previsto dal Decreto e dal “Regolamento operativo”, il GSE provvederà a richiedere le integrazioni documentali, tramite le apposite sezioni del Portale dedicato, dettagliando le informazioni e/o i documenti integrativi necessari al fine del completamento dell’istruttoria.

 

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere al GSE, tramite le apposite sezioni del Portale dedicato, le integrazioni documentali richieste entro un termine massimo di dieci giorni solari e consecutivi dalla richiesta di modifica.

Si sottolinea che, in tale ipotesi, il termine temporale di novanta giorni per l’erogazione del contributo riconosciuto si intende sospeso sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

L’erogazione del contributo riconosciuto, avverrà previo effettivo accredito delle risorse finanziarie PNRR, conseguente alla valutazione effettuata e agli adempimenti da espletare a cura del MASAF e del Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

Il Bando è terminato
il 12 Ottobre 2023

 

 

 

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